Art. 12.
(Requisiti di protezione anticrimine dei beni materiali a rischio rapina e furto di enti, esercizi o aziende a rischio).

      1. I beni materiali di elevato valore, facilmente asportabili, commerciabili o riutilizzabili appartenenti a enti, esercizi o aziende a rischio, o dagli stessi custoditi, devono essere adeguatamente protetti contro la rapina e il furto. Il livello di protezione deve essere commisurato alla natura dei beni da proteggere, al loro valore e alla rischiosità del luogo in cui sono custoditi. Il tipo di protezione deve tenere conto della eventuale presenza di persone nell'area in cui si trovano i beni.
      2. I beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

          a) banconote;

          b) gioielli e oggetti preziosi;

 

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          c) opere d'arte e oggetti d'uso di valore, quali automobili e veicoli in genere, apparecchi elettronici, elettrodomestici, vestiario, medicinali, generi commestibili e di intrattenimento, oggetti di arredamento e da collezione.

      3. Le banconote devono essere custodite in modo da non poter essere asportate liberamente e rapidamente da chi non ha titolo per detenerle. I lavoratori di enti, esercizi o aziende a rischio possono custodire o maneggiare liberamente banconote solo all'interno di spazi protetti da barriere antisfondamento con porte azionabili unicamente dall'interno e dotati di impianto d'allarme antirapina collegato con una sala operativa delle Forze dell'ordine. In alternativa, nei punti operativi di enti, esercizi o aziende a rischio in cui vi è scambio di banconote tra clienti e lavoratori, il denaro deve essere immesso, non appena ricevuto in consegna, in appositi contenitori di sicurezza, dai quali non può essere estratto se non con tempi di attesa proporzionati all'importo da prelevare o con l'intervento di un agente di sicurezza addetto al trasporto dei valori. Nei punti operativi di enti, esercizi o aziende a rischio, quando non vi è presenza di persone, le banconote devono essere custodite in camere corazzate o in casseforti corazzate con i requisiti previsti dalle norme UNI EN 1143-1 e EN 1143-2. Contenitori con requisiti inferiori possono essere utilizzati per importi non rilevanti solo se protetti da un impianto d'allarme antifurto collegato con una sala operativa delle Forze dell'ordine o di un istituto privato di vigilanza. Le camere corazzate e le casseforti corazzate al cui interno vengono custodite banconote per importi rilevanti devono essere protette da un impianto di allarme antifurto collegato con una sala operativa delle Forze dell'ordine o di un istituto privato di vigilanza. Nei punti operativi di enti, esercizi o aziende a rischio in cui vi è custodia o maneggio di banconote devono essere presenti impianti televisivi per la ripresa e la registrazione in via continuativa delle immagini sia degli ambienti interni, compresa la

 

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zona delle casse, sia degli ambienti esterni. L'osservazione delle immagini in diretta è consentita, oltre che agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza, solo ad agenti di sicurezza esclusivamente per finalità di contrasto dei crimini. L'utilizzo delle immagini registrate è riservato alle Forze di polizia per indagini di polizia giudiziaria.
      4. La lavorazione, il commercio e la custodia di gioielli e di oggetti preziosi sono consentiti solo all'interno di spazi protetti da barriere antisfondamento, dotati di impianto di ripresa e di registrazione delle immagini e di allarme antirapina collegato con una sala operativa delle Forze dell'ordine, con porte azionabili unicamente dall'interno. L'accesso a chi non è conosciuto deve essere consentito solo previo accertamento dell'identità. Il procedimento di identificazione e di apertura dall'interno può essere sostituito con altro sistema di controllo approvato dalla commissione. Nei punti operativi di enti, esercizi o aziende a rischio in cui si effettua la lavorazione, il commercio e la custodia di gioielli e di oggetti preziosi, tali valori, quando non vi è presenza di persone, devono essere custoditi in casseforti corazzate con i requisiti previsti dalle norme UNI EN 1143-1.
      5. Gli oggetti d'uso di valore e le opere d'arte devono essere custoditi in modo da non poter essere asportati liberamente, rapidamente e in assenza di azioni di contrasto da chi non ha titolo per detenerli. Ogni singolo oggetto od opera d'arte di valore consistente non può essere assicurato contro il furto se non è protetto da un impianto o congegno antifurto. Non si dà luogo a rimborso assicurativo se risulta provato che l'impianto o congegno antifurto posto a protezione era inefficiente o non era attivo al momento della sottrazione. I magazzini, depositi o musei in cui sono custoditi ingenti quantitativi di oggetti d'uso di valore od opere d'arte devono essere protetti con misure fisiche contro l'intrusione e con misure elettroniche per la segnalazione d'allarme. I mezzi di trasporto a bordo dei quali sono abitualmente caricati oggetti d'uso di valore
 

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od opere d'arte devono essere protetti con un impianto antifurto. Il Ministro dell'interno, su proposta della commissione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, per decreto, per ogni categoria di oggetto d'uso di valore od opera d'arte, il tipo e il livello minimo di impianto o congegno antifurto da realizzare affinché il bene sia assicurabile, e specifica le misure fisiche ed elettroniche minime da realizzare a protezione dei magazzini, depositi o musei in cui sono custoditi ingenti quantitativi di oggetti d'uso di valore od opere d'arte nonché la tipologia minima di impianto antifurto per la protezione dei mezzi di trasporto.
      6. Le opere d'arte devono essere protette, oltre che contro il furto, anche contro gli atti vandalici.
      7. Gli uffici per la sicurezza privata di ogni questura effettuano controlli per verificare che i beni di cui al comma 2 siano protetti ai sensi di quanto stabilito ai commi 3, 4, 5 e 6.
      8. Le misure protettive stabilite ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 devono essere attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.